Etichettatura dell’energia
La maggior parte dei nostri clienti non sanno da dove proviene la loro energia elettrica e come viene prodotta. Per ovviare a questa mancanza d’informazione e quindi a tutela dei consumatori finali, le Camere federali hanno inserito nella Legge sull’energia (LEne) un articolo con il quale si autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni sulla caratterizzazione dell’elettricità. Disposizioni che sono state ancorate nell’Ordinanza sull’energia (OEn), la quale stabilisce che le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono informare i propri clienti in merito alla provenienza di tutta l’energia fornita loro. La dichiarazione deve avvenire almeno una volta all’anno, direttamente sulla fattura o in allegato. Questa procedura si chiama etichettatura dell’elettricità.
Nello specifico va rilevato quanto segue:
- le aziende di distribuzione fanno capo alla dichiarazione di provenienza dell’energia del loro fornitore (in Ticino tutte le aziende di distribuzione si approvvigionano per legge presso AET -Azienda Elettrica Ticinese-), completandola con eventuali certificati verdi che avessero deciso di acquistare;
- le aziende di distribuzione con produzione propria comunicano ai loro clienti le caratteristiche dell’energia propria unitamente a quelle dell’energia acquistata;
- l’etichettatura evidenzia se l’azienda di distribuzione ha fornito energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- purtroppo non sempre l’energia elettrica fornita al cliente finale risulta integralmente omologabile, ossia etichettabile. Infatti, spesso non si conosce la provenienza dell’elettricità acquistata sul mercato libero;
- con l’etichettatura il cliente ha la possibilità di valutare se l’energia acquistata corrisponde al suo criterio di qualità.